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Statuto

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

IL SORRISO DI BEATRICE

 

ART. 1
(Denominazione e sede}

E’ costituito, ne! rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ODV IL SORRISO DI BEATRICE assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L‘associazione di volontariato ha sede legale in VIA DEGLI ALPINI, 4 nel comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2
(Statuto)

L’ associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Iegge regionale e dei principi generali dell‘ordinamento giuridico.

L‘assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell‘ associazione stessa.

 

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell‘interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell‘articolo 12 delle preleggi del codice civile.

 

ART. 5
(Finalità e Attività}

L’ associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Iegge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27della Iegge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • divulgazione scientifica, di prevenzione e segnalazione di fattori di rischio per la condizione di malattia oncologica ;
  • svolgimento di attività di ascolto, sostegno psicologico, orientamento, informazione e formazione per le persone con malattia oncologica e per i Ioro famigliari ;
  • interventi di sostegno mediante contributi finalizzati alla cura;
  • istituzione di borse di studio per personale sanitario di attività nell‘ambito

oncologico ;

  • promozione e sostegno all‘attività di ricerca, studio e iniziative editoriali ;
  • attuazione di iniziative di sensibilizzazione (eventi, progetti, incontri, manifestazioni pubbliche, etc) alla tematica oncologica e alla sollecitazione di donazioni che possano sostenere i fini sopra indicati;
  • interventi ad adiuvandum nei confronti di organizzazioni ed enti pubblici e privati che operano nello stesso campo.

Per l’attività di interesse generale prestata I‘ associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L‘associazione può esercitare, a norma dell‘art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs. 117/ 17.

L’associazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

 

ART. 6
(Ammissione)

Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all‘associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, ratificata dall‘assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Nel caso il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto (7) l’organizzazione dovrà darne tempestiva cmunicazione all’ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

 

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell‘associazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• essere informati sulle attività dell‘associazione e controllarne l’andamento ;

• votare in Assemblea dal momento dell‘iscrizione nel libro degli associati

purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista ;

• prendere atto dell‘ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i Iibri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;

• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell‘art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati e I‘ associazione hanno il dovere di:

• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno ;

  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
    La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

ART. 8
(Qualità di volontario)

L‘associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione .

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

 

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L‘associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L‘associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall‘associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli Associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

ART. 11
(L’Assemblea)

L‘assemblea è composta da tutti gli associati dell’associazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell‘associazione o, in sua assenza, dal

Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell‘assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

 

ART.12
(Compiti deIl’Assemblea)

L’assemblea :

  • determina le linee generali programmatiche dell‘attività dell‘associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale ;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei Ioro confronti ;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ;
  • delibera Io scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Iegge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

ART. 13

(Convocazione)

L‘assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per I‘approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/ 10 degli associati o quando il consiglio direttivo Io ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure attraverso mail, messaggio applicativo whatsapp o altro strumento atto a garantire la prova di ricezione. mediante avviso affisso nella sede dell‘associazione.

 

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L‘assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L‘assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica Io statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 di gli Associati e il Voto favorevole della maggioranza dei preeenti e delibera Io scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell‘assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo é formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall‘assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Iegge di pertinenza esclusiva dell‘assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione;
  • attua le deliberazioni dell‘assemblea ;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all‘approvazione dell‘assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell‘esercizio;

  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei Iibri sociali di sua competenza ;

è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;

disciplinare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati ;
  • il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

 

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari ;
  • rendite patrimoniali ;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni ;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati neII’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

 

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per Io svolgimento dell‘attività statutaria ai fini delI‘escIusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell‘associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E‘ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell‘esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

 

ART. 24

(Bilancio sociale)

AI verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le Amministrazionì pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell‘organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell‘organizzazione.

 

ART. 26

(Personale retribuito)

L’associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell‘art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L’associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 29

(Assicurazione dell’organizzazione)

L‘associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall‘art. 9 del D. Lgs. 11 7/2017.

 

ART. 31

(Libri sociali)

L‘ associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo ;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo ;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli

altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

 

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

ART. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all‘iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all‘operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 1 17/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell‘art. 5-sexies del D.L. n. 148/20 17, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore